Sabato, 30 Gennaio 2010 L'avvocato informaLa lotta eterna tra uomo e naturale concessioni balneariA cura dell’Avv. Sergio Lapenna (Foro di vasto)
Tra pochi mesi tornerà la stagione estiva, torneremo in spiaggia e molti che durante l’inverno frequentano solo sporadicamente la marina, si chiedono: ci saranno ancora quelle recinzioni, ormai storiche, attorno agli stabilimenti del litorale di Vasto? Oppure le avranno rimosse? Soprattutto quando la stampa locale ci ricorda che è in atto un serrato braccio di ferro tra il Comune ed i balneatori della zona? Come tutti, non posso prevedere le sorti del duello, anche se, alcune pronunce dei giudici amministrativi, recentemente, sembrano aver preannunciato già il destino ultimo di questi famosi steccati. Nella mia posizione di legale, non posso che illustrare al lettore, come già mi è stato chiesto e come già ho spiegato nelle sedi istituzionali, cosa, a proposito, statuisce la legge. La materia delle recinzioni balneari (o delle concessioni di demanio marittimo) è regolata da più fonti normative, di livello nazionale, regionale e comunale. Nonostante la molteplicità delle fonti, la materia non è affatto confusa ed è quasi un mistero che sino ad oggi le cose siano riuscite a predisporsi in un “certo modo” senza che nessuno – prime, fra tutti, le Autorità Competenti – abbia posto misura al fenomeno. Le fonti normative, prime quelle regionali, sanciscono regole ben precise a riguardo, come quella dei cinque metri tra le concessioni, da porre a carico di entrambe le concessioni confinanti per m. 2,5 ciascuno; oppure quella che vieta in maniera assoluta e categorica la recinzione degli stabilimenti. Acconto a tali divieti, esistono norme, altrettanto chiare ed esplicite, che attribuiscono alle Autorità Competenti (Comune e Guardia Costiera) poteri di revoca delle concessioni in caso di violazioni di legge. La cultura del mare – che dalle nostre parti tarda a maturare – e che invece domina la legislazione anche regionale in materia, impone il rispetto assoluto del diritto di chiunque a godere del mare liberamente: il mare, la spiaggia, tutto il litorale, insomma, appartengono a tutti in generale e a nessuno in particolare. L’accesso dall’entroterra verso la spiaggia e verso il mare, così come la visuale del mare a chi si trova sulla strada, devono essere libere. La giurisprudenza ha spiegato tale concetto molto chiaramente esprimendosi nei seguenti termini: “Le facoltà contenute nel diritto soggettivo assoluto di godere del bene lido del mare, cioè le singole estrinsecazioni del diritto stesso, si risolvono, a titolo esemplificativo, nel diritto di accedere liberamente alla spiaggia, senza imposizione di oneri economici che consentano la fruizione dell'arenile, nel diritto di potersi posizionare ovunque, senza preclusioni di sorta, a godere dell'habitat marino e anche nel diritto al non utilizzo di strutture offerte da terzi che intendono ritrarre utilità economiche da detta offerta di servizi”. Stessa spiaggia, stesso mare nel 2010? Staremo a vedere. |